REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEGLI ABUSI


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

L’ASD MOSTRORUN in linea con gli indirizzi dell’International Olympic Commitee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico, afferma e promuove il diritto di tutti i licenziati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità e intende a tal fine contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto ai comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno degli iscritti.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti, tecnici, dirigenti e volontari della ASD MOSTRORUN.
Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito dell’attività federale o comunque nella pratica dell’atletica leggera, ovunque essa sia svolta, in qualsiasi forma e modalità poste in essere, tanto di persona quanto sul web, anche attraverso messaggi, e-mail, social network e blog o qualsivoglia altra forma di comunicazione elettronica.

Art. 3 Comportamenti rilevanti

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo e il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.


A fini del precedente comma, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso d’identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire,
turbare o alterare la serenità del licenziato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un licenziato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non
gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un licenziato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il licenziato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi licenziato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del licenziato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più licenziati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul licenziato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un licenziato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione
di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 Buone pratiche e comportamenti da osservare

I soggetti di cui all’articolo 2, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti a uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

  1. riservare ad ogni iscritto adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità̀;
  2. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità̀ genitoriale;
  3. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
  4. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità̀ genitoriale sul minore;
  5. ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità̀ genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività̀ sportive non sia usualmente frequentata;
  6. prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
  7. spiegare in modo chiaro ai fruitori dei luoghi preposti alle attività̀ sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità̀, del decoro e della sensibilità̀ della persona.

Art. 5 Natura delle disposizioni

Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento Sportivo Nazionale, ferma restando l’integrazione di illeciti di altra natura, comprese le fattispecie costituenti reato.

Art. 6 Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

I soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche tramite degli organi a tale scopo preposti.
Il presente Regolamento è pubblicato presso la bacheca della sede sociale e in apposita sezione del sito internet dell’associazione se presente. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD o SSD e gli altri enti affiliati devono garantire la massima diffusione del presente Regolamento e della Safeguarding Policy.

TITOLO II COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE

Articolo 7 Nomina del Safeguarding Officer

  1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui ai precedenti articoli, è nominato dal direttivo dell’associazione un Safeguarding Officer.
  2. Il Safeguarding Officer è assistito per la parte di segreteria dall’associazione stessa con proprie risorse
  3. Alla nomina del predetto soggetto provvede il direttivo dell’associazione sulla base di candidature volontarie.
  4. Il Safeguarding Officer dura in carica annualmente ed il rinnovo dell’incarico è, salvo disdetta da recapitare al direttivo con preavviso di un mese, tacito. Egli non può essere revocato o sostituito che per giusta causa e previo parere vincolante del CONI.

Articolo 8 Funzioni e prerogative del Safeguarding Officer

  1. Il Safeguarding Officer è responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il
    Safeguarding Officer:
    a) vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte dell’Associazione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta;
    b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 2;
    c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
    d) relaziona, con cadenza annuale, sulle politiche di safeguarding all’assemblea degli associati;
    e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
    f) svolge ogni altra funzione attribuita dal direttivo strettamente connessa ai punti di cui sopra.
  2. Il Safeguarding Officer, inoltre, riceve, le segnalazioni relative alle condotte di cui all’art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all’art. 4, assumendo le conseguenti iniziative. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Safeguarding Officer può:
    a) invitare in audizione ogni soggetto, anche non iscritto all’associazione, che ritenga utile ai fini del procedimento;
    b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti agli iscritti;
    c) acquisire e/o chiedere l’esibizione a ogni licenziato di elementi utili al procedimento in ogni forma;
    d) effettuare o richiedere ispezioni nel rispetto dei regolamenti federali e delle leggi nazionali;
    e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione a eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
    f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al procedimento.
    All’esito di un procedimento o, ravvisata l’urgenza, anche in pendenza dello stesso, il
    Safeguarding Officer può:
    a) formulare raccomandazioni di quick response, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o licenziati;
    b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
    c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.
  3. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Officer informa la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza del caso.
  4. Il Safeguarding Officer può adottare un apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico.
    Articolo 9
    Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni dell’Ufficio
  5. L’associazione garantisce in ogni caso il supporto alle attività del Safeguarding Officer tramite il proprio ufficio di segreteria.
    L’Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding Officer collaborano per il contrasto a qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Officer esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di quelli futuri.
  6. Se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui ai precedenti articoli emergono fatti rilevanti per l’accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari, il Safeguarding Officer trasmette gli atti all’Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza.
  7. Il Safeguarding Office, previa autorizzazione del direttivo, può avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. In tali casi, il direttivo metterà a disposizione un rosa di consulenti composto da almeno tre professionisti.

TITOLO III SEGNALAZIONI

Articolo 10 Dovere di segnalazione

  1. Gli iscritti che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgono licenziati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer.
  2. Il Safeguarding Officer procede senza indugio a inoltrare la segnalazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico per gli eventuali provvedimenti.
  3. Le segnalazioni, da farsi per iscritto, dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.

Articolo 11 Tutela del segnalante e whistleblowing

  1. L’associazione garantisce la riservatezza del segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
  2. Le segnalazioni pervenute al Safeguarding Officer sono messe immediatamente a disposizione della Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico.
  3. L’associazione garantisce l’effettivo coordinamento del servizio di whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali.

TITOLO IV PROCEDURE

Articolo 12 Modalità di intervento

  1. Il Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del
    presente Regolamento nelle seguenti modalità:
    a. conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
    b. segnalazione;
    c. acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
    d. conoscenza a seguito di ispezione;
    e. ricezione di segnalazione scritta inviata all’indirizzo mail indicato di volta in volta dal Safeguarding Officer.
  2. In caso di rilevazione diretta di comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento, il Safeguarding Officer è tenuto a intervenire senza indugio, informando Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico. Egli ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico.
    Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding Officer deve, ove ciò non pregiudichi l’indagine o possa arrecare maggior danno:
    a) sul campo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell’eventuale assunzione delle opportune iniziative;
    b) durante allenamenti o raduni federali, investirne i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili;
    c) in ogni caso, informare senza indugio la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico.
    La Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico e il Safeguarding Officer possono, a fini del coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.
  3. Il Safeguarding Officer e gli eventuali consulenti e/o collaboratori coinvolti assumono l’onere di assoluta riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento delle loro funzioni.

Articolo 13 Procedimento disciplinare

  1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva degli enti di promozione ai quali l’associazione è iscritta. Gli esiti, se relativi a materie di competenza del Safeguarding Officer, sono trasmessi a quest’ultimo.

Articolo 14 Obbligo di riservatezza

  1. Il Safeguarding Officer, l’Ufficio Istruttorio del Safeguarding Officer e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.

TITOLO V INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Articolo 15 Misure per la diffusione del presente Regolamento

  1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
  2. L’associazione diffonderà il presente regolamento tramite pubblicazione permanente sulla bacheca presso la sede sociale e sul sito internet, qualora presente, con obbligo di osservanza per tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1.
  3. La mancata osservanza e la mancata diffusione costituiscono illecito disciplinare che sarà segnalato senza indugio dal Safeguarding Officer alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico per i provvedimenti di competenza.

Articolo 16 Seminari informativi e formazione obbligatoria

  1. L’associazione, qualora ve ne fosse la necessità, promuove l’organizzazione di seminari informativi.
  2. Le attività di cui al presente articolo possono avvenire anche in occasione delle assemblee sociali periodicamente indette.

Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del direttivo.

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