TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
L’ASD MOSTRORUN in linea con gli indirizzi dell’International Olympic Commitee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico, afferma e promuove il diritto di tutti i licenziati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità e intende a tal fine contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto ai comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno degli iscritti.
Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti, tecnici, dirigenti e volontari della ASD MOSTRORUN.
Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito dell’attività federale o comunque nella pratica dell’atletica leggera, ovunque essa sia svolta, in qualsiasi forma e modalità poste in essere, tanto di persona quanto sul web, anche attraverso messaggi, e-mail, social network e blog o qualsivoglia altra forma di comunicazione elettronica.
Art. 3 Comportamenti rilevanti
Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo e il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.
A fini del precedente comma, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso d’identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire,
turbare o alterare la serenità del licenziato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un licenziato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non
gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un licenziato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il licenziato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi licenziato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del licenziato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più licenziati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul licenziato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un licenziato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione
di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Art. 4 Buone pratiche e comportamenti da osservare
I soggetti di cui all’articolo 2, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti a uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
- riservare ad ogni iscritto adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità̀;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità̀ genitoriale;
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità̀ genitoriale sul minore;
- ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità̀ genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività̀ sportive non sia usualmente frequentata;
- prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dei luoghi preposti alle attività̀ sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità̀, del decoro e della sensibilità̀ della persona.
Art. 5 Natura delle disposizioni
Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento Sportivo Nazionale, ferma restando l’integrazione di illeciti di altra natura, comprese le fattispecie costituenti reato.
Art. 6 Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy
I soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche tramite degli organi a tale scopo preposti.
Il presente Regolamento è pubblicato presso la bacheca della sede sociale e in apposita sezione del sito internet dell’associazione se presente. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD o SSD e gli altri enti affiliati devono garantire la massima diffusione del presente Regolamento e della Safeguarding Policy.
TITOLO II COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE
Articolo 7 Nomina del Safeguarding Officer
- Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui ai precedenti articoli, è nominato dal direttivo dell’associazione un Safeguarding Officer.
- Il Safeguarding Officer è assistito per la parte di segreteria dall’associazione stessa con proprie risorse
- Alla nomina del predetto soggetto provvede il direttivo dell’associazione sulla base di candidature volontarie.
- Il Safeguarding Officer dura in carica annualmente ed il rinnovo dell’incarico è, salvo disdetta da recapitare al direttivo con preavviso di un mese, tacito. Egli non può essere revocato o sostituito che per giusta causa e previo parere vincolante del CONI.
Articolo 8 Funzioni e prerogative del Safeguarding Officer
- Il Safeguarding Officer è responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il
Safeguarding Officer:
a) vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte dell’Associazione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta;
b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 2;
c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
d) relaziona, con cadenza annuale, sulle politiche di safeguarding all’assemblea degli associati;
e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
f) svolge ogni altra funzione attribuita dal direttivo strettamente connessa ai punti di cui sopra. - Il Safeguarding Officer, inoltre, riceve, le segnalazioni relative alle condotte di cui all’art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all’art. 4, assumendo le conseguenti iniziative. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Safeguarding Officer può:
a) invitare in audizione ogni soggetto, anche non iscritto all’associazione, che ritenga utile ai fini del procedimento;
b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti agli iscritti;
c) acquisire e/o chiedere l’esibizione a ogni licenziato di elementi utili al procedimento in ogni forma;
d) effettuare o richiedere ispezioni nel rispetto dei regolamenti federali e delle leggi nazionali;
e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione a eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al procedimento.
All’esito di un procedimento o, ravvisata l’urgenza, anche in pendenza dello stesso, il
Safeguarding Officer può:
a) formulare raccomandazioni di quick response, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o licenziati;
b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento. - Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Officer informa la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza del caso.
- Il Safeguarding Officer può adottare un apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico.
Articolo 9
Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni dell’Ufficio - L’associazione garantisce in ogni caso il supporto alle attività del Safeguarding Officer tramite il proprio ufficio di segreteria.
L’Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding Officer collaborano per il contrasto a qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Officer esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di quelli futuri. - Se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui ai precedenti articoli emergono fatti rilevanti per l’accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari, il Safeguarding Officer trasmette gli atti all’Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza.
- Il Safeguarding Office, previa autorizzazione del direttivo, può avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. In tali casi, il direttivo metterà a disposizione un rosa di consulenti composto da almeno tre professionisti.
TITOLO III SEGNALAZIONI
Articolo 10 Dovere di segnalazione
- Gli iscritti che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgono licenziati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer.
- Il Safeguarding Officer procede senza indugio a inoltrare la segnalazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico per gli eventuali provvedimenti.
- Le segnalazioni, da farsi per iscritto, dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.
Articolo 11 Tutela del segnalante e whistleblowing
- L’associazione garantisce la riservatezza del segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
- Le segnalazioni pervenute al Safeguarding Officer sono messe immediatamente a disposizione della Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico.
- L’associazione garantisce l’effettivo coordinamento del servizio di whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali.
TITOLO IV PROCEDURE
Articolo 12 Modalità di intervento
- Il Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del
presente Regolamento nelle seguenti modalità:
a. conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
b. segnalazione;
c. acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
d. conoscenza a seguito di ispezione;
e. ricezione di segnalazione scritta inviata all’indirizzo mail indicato di volta in volta dal Safeguarding Officer. - In caso di rilevazione diretta di comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento, il Safeguarding Officer è tenuto a intervenire senza indugio, informando Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico. Egli ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico.
Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding Officer deve, ove ciò non pregiudichi l’indagine o possa arrecare maggior danno:
a) sul campo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell’eventuale assunzione delle opportune iniziative;
b) durante allenamenti o raduni federali, investirne i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili;
c) in ogni caso, informare senza indugio la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico.
La Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico e il Safeguarding Officer possono, a fini del coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie. - Il Safeguarding Officer e gli eventuali consulenti e/o collaboratori coinvolti assumono l’onere di assoluta riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento delle loro funzioni.
Articolo 13 Procedimento disciplinare
- In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva degli enti di promozione ai quali l’associazione è iscritta. Gli esiti, se relativi a materie di competenza del Safeguarding Officer, sono trasmessi a quest’ultimo.
Articolo 14 Obbligo di riservatezza
- Il Safeguarding Officer, l’Ufficio Istruttorio del Safeguarding Officer e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.
TITOLO V INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Articolo 15 Misure per la diffusione del presente Regolamento
- La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
- L’associazione diffonderà il presente regolamento tramite pubblicazione permanente sulla bacheca presso la sede sociale e sul sito internet, qualora presente, con obbligo di osservanza per tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1.
- La mancata osservanza e la mancata diffusione costituiscono illecito disciplinare che sarà segnalato senza indugio dal Safeguarding Officer alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il Comitato Italiano Paralimpico per i provvedimenti di competenza.
Articolo 16 Seminari informativi e formazione obbligatoria
- L’associazione, qualora ve ne fosse la necessità, promuove l’organizzazione di seminari informativi.
- Le attività di cui al presente articolo possono avvenire anche in occasione delle assemblee sociali periodicamente indette.
Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del direttivo.
